[1]Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, ai sommetteranno, esauriti che siano i mezzi di un accordo diretto ed amichevole, alla decisione di Commissioni d'arbitraggio, ed il risultato di tale arbitraggio sara' obbligatorio per ambi i Governi.

[2]I membri di queste Commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o, non verificandosi l'accordo, ciascuna delle Parti nominera' un arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri cosi' nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.

[3]Le Parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la Commissione d'arbitraggio avra' facolta' di determinare innanzi tutto tale procedura.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art27 · fonte del testo

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