[1]Resta inteso che quanto si e' stipulato negli articoli precedenti non comprende i casi nei quali Cuba accordi speciali riduzioni di dazi doganali ai prodotti di altri Stati americani.
[2]Tali concessioni non potranno per conseguenza essere reclamate dall'Italia a titolo di nazione piu' favorita se non quando vengano estese ad altro Stato che non sia americano.
Testo vigente dal 8 febbraio 1905
