[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno all'interpretazione o all'esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.

[2]I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuna delle parti nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

[3]La procedura arbitrale sara' in ciascuno dei casi determinata dalle parti contraenti, e, in difetto, il Collegio stesso degli arbitri si intendera' autorizzato previamente a determinarla.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art26 · fonte del testo

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