[1]Saranno rispettate le abitazioni, le fabbriche, i magazzini e i negozi dei cittadini di ciascuna delle Parti contraenti nei dominii e possedimenti dell'altra, come pure lo saranno tutte le localita' annesse e destinate ad abitazione o al commercio.

[2]Non si permettera' di fare perquisizioni o visite domiciliari in queste abitazioni o loro dipendenze, esaminare o ispezionare libri, carte o conti, se non alle condizioni e colle formalita' prescritte dalle leggi per i naturali del paese.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art5 · fonte del testo

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