[1]I cittadini delle due Nazioni godranno nel territorio dell'una e dell'altra della piu' completa e costante protezione per le loro persone e proprieta'. Potranno ricorrere ai tribunali di giustizia per la tutela e difesa dei loro diritti in tutte le istanze ed in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalle leggi.

[2]Avranno facolta' di avvalersi degli avvocati, patrocinatori od agenti di qualsiasi natura stimino a proposito per rappresentarli ed agire in loro nome; il tutto conforme alle leggi del paese; infine godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno concessi ai nazionali, assoggettandosi pel godimento di tali franchigie alle stesse condizioni di questi.

Testo vigente dal 8 febbraio 1905

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urn:nir:stato:legge:1905-01-22;16~art6 · fonte del testo

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