[1]I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprieta' e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

[2]Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art3 · fonte del testo

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