[1]I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprieta' e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
