[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per tutto cio' che concerne la proprieta' delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi di fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli stessi diritti che le leggi dell'altro Stato accordano ai nazionali.
[2]Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che siano attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono non potranno considerarsi nell'altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.
[3]Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi nello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell'altro Stato, senza che sia richiesto l'adempimento delle formalita' prescritte dalle leggi di questo Stato.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
