[1]I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al padri dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.

[3]Essi godranno, infine, dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale benefizio ai nazionali. Quando cio' accada, il certificato d'indigenza dovra' essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorita' della sua residenza abituale.

[4]Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sara' approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

[5]Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorita' della nazione a cui egli appartiene.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art19 · fonte del testo

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