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[1]Nelle citta' capoluogo di Provincia sono istituiti i Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.
[2]I Comitati, dei quali fanno parte il R. provveditore agli studi, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i maestri elementari di ciascuna Provincia, sono diretti da un Consiglio composto del R. provveditore, che lo presiede, dell'ispettore anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due rappresentanti che la classe magistrale elegge fra gli insegnanti di detto Comune.
[3]Il Consiglio risiede presso l'ufficio del R. provveditore agli studi.
[4]Le cariche sono gratuite, pero', qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, puo' corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennita' giornaliera non maggiore di lire dieci.
Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 28 aprile 1927
