Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1927 al 14 ottobre 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Nelle citta' capoluogo di Provincia sono istituiti i Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.
[2]I Comitati, dei quali fanno parte il R. provveditore agli studi, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i maestri elementari di ciascuna Provincia, sono diretti da un Consiglio composto del R. provveditore, che lo presiede, dell'ispettore anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due ((insegnanti di detto Comune nominati dal Regio provveditore)).
[3]Il Consiglio risiede presso l'ufficio del R. provveditore agli studi.
[4]Le cariche sono gratuite, pero', qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, puo' corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennita' giornaliera non maggiore di lire dieci.
Testo in vigore dal 28 aprile 1927 al 14 ottobre 1927
