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[1]Nelle citta' capoluogo di Provincia sono istituiti i Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.

[2]I Comitati, dei quali fanno parte il R. provveditore agli studi, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i maestri elementari di ciascuna Provincia, sono diretti da un Consiglio composto del R. provveditore, che lo presiede, dell'ispettore anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due ((insegnanti di detto Comune nominati dal Regio provveditore)).

[3]Il Consiglio risiede presso l'ufficio del R. provveditore agli studi.

[4]Le cariche sono gratuite, pero', qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, puo' corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennita' giornaliera non maggiore di lire dieci.

Testo in vigore dal 28 aprile 1927 al 14 ottobre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1927

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1913 al 28 aprile 1927. 8 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… che lo presiede, dell'ispettore anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due tolto: rappresentanti che la classe magistrale elegge fra gli insegnanti di detto Comune aggiunto: nominati dal Regio provveditore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art14 · fonte del testo