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[1]((In ciascuna citta' capoluogo di provincia e' istituito un Comitato di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, del quale fanno parte gli ispettori scolastici, i direttori didattici ed i maestri elementari della provincia, e, nella sede di circoscrizione scolastica regionale, anche il Regio provveditore agli studi.
[2]Ogni Comitato e' diretto da un Consiglio composto dell'ispettore scolastico anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due insegnanti dello stesso Comune, nominati dal Regio provveditore, nonche', per le sedi di circoscrizione scolastica regionale, dello stesso Regio provveditore.
[3]I Consigli direttivi dei predetti Comitati risiedono rispettivamente presso l'ufficio del Regio provveditore agli studi o del Regio ispettore scolastico anziano, che ne sono i rispettivi presidenti.
[4]Il Regio provveditore agli studi e' anche incaricato della vigilanza sul funzionamento degli altri Comitati della propria circoscrizione.
[5]Le cariche sono gratuite; pero', qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, puo' corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio e diarie, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze)).
Testo in vigore dal 14 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009
