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[1]L'Istituto provvede ai suoi fini:

  • a)con le rendite del fondo patrimoniale;
  • b)con il contributo dello Stato;
  • c)con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dal bollo supplementare di cui all'art. 7 della presente legge;
  • d)con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento.

[2]Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti la quale assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.

Testo in vigore dal 8 agosto 1913 al 21 luglio 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art2 · fonte del testo