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[1]((L'Istituto provvede ai suoi fini:
- a)con le rendite del fondo patrimoniale;
- b)con il contributo dello Stato;
- c)con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici, a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del bollo supplementare di cui all'art. 7 della presente legge;
- d)con gli altri contributi comunque versati dai maestri e dai direttori didattici;
- e)con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento)).
[2]Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti la quale assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.
Testo in vigore dal 21 luglio 1914 al 2 agosto 1918
