Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1914 al 2 agosto 1918. Leggi il testo vigente →

[1]((L'Istituto provvede ai suoi fini:

  • a)con le rendite del fondo patrimoniale;
  • b)con il contributo dello Stato;
  • c)con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici, a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del bollo supplementare di cui all'art. 7 della presente legge;
  • d)con gli altri contributi comunque versati dai maestri e dai direttori didattici;
  • e)con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento)).

[2]Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti la quale assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.

Testo in vigore dal 21 luglio 1914 al 2 agosto 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1914

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1913 al 21 luglio 1914. 1 parola tolta, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

c) con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didatticiaggiunto: , a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e tolto: dal aggiunto: del bollo supplementare di cui all'art. 7 della presente legge;

daggiunto: ) con gli altri contributi comunque versati dai maestri e dai direttori didattici;

aggiunto: e) con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;836~art2 · fonte del testo