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[1]L'Istituto provvede ai suoi fini:
[2]LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 5 MAGGIO 1918, N. 939, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473;
[3]((b) con il provento di una ritenuta percentuale mensile di L. 0.70 sull'ammontare netto degli stipendi dei direttori didattici e degli insegnanti elementari di ruolo, tanto delle scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi quanto di quelle amministrate dai Comuni));
- c)con i proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici, a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del bollo supplementare di cui all'art. 7 della presente legge;
- d)con gli altri contributi comunque versati dai maestri e dai direttori didattici;
- e)con i lasciti, le donazioni ed ogni altro provento.
[4]Tutte queste somme, che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti la quale assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1927 al 16 dicembre 2009
