Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti puo' chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalita' di cui agli articoli 54 e 55; puo' inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art19 · fonte del testo