[1]I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

[2]La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art29 · fonte del testo