Art. 29
[1]I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.
[2]La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
