Art. 40
[1]Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 o 39 non puo' servire che per un solo contratto.
[2]Come tale e' considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:
- a)che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;
- b)che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;
- c)che sia stato concluso nello stesso giorno.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
