Art. 49
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[1]I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente, legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.
[2]Il certificato di liquidazione dovra' essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.
[3]Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
