I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art54 · fonte del testo