Art. 23
[1]Le condizioni richieste perche' le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:
[2]1° eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici;
[3]2° notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;
[4]3° idoneita' all'esercizio della specie di mediazione per la quale e' chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi:
- a)con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorche' conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;
- b)con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67;
[5]4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
