[1]Le condizioni richieste perche' le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

[2]1° eta' maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

[3]2° notoria moralita' e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

[4]3° idoneita' all'esercizio della specie di mediazione per la quale e' chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi:

  • a)con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorche' conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;
  • b)con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 67;

[5]4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art23 · fonte del testo