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[1]Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero delle poste e dei telegrafi, da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso e del rappresentante del concessionario interessato nella vertenza.

[2]La vertenza non potra' essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art90 · fonte del testo