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[1]Ai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, venissero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai Comuni e dai concessionari di costruzione ed esercizio di ferrovie saranno applicabili l'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) per quelli non inscritti alla Cassa pensioni, e l'art. 31, 2° comma della legge 22 aprile 1909, n. 229 (testo unico) per quelli che vi sono inscritti.

[2]Il versamento delle ritenute e dei contributi e la liquidazione della pensione saranno fatti tenendo conto degli stipendi goduti dal funzionario, non oltre pero' il limite stabilito dalle tabelle organiche del, personale delle ferrovie dello Stato per il grado che aveva il funzionario all'atto del passaggio.

[3]Per gli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale sono rimesse in vigore, sino al 30 giugno 1911, le disposizioni dell'art. 15 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale dello Stato.

[4]A coloro di detti agenti che al 30 giugno 1911 non si saranno ascritti alla Cassa pensioni saranno senza altro applicate pel loro collocamento a riposo le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, num. 66.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 15 maggio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art10 · fonte del testo