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[1]Ai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, venissero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai Comuni e dai concessionari di costruzione ed esercizio di ferrovie saranno applicabili l'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) per quelli non inscritti alla Cassa pensioni, e l'art. 31, 2° comma della legge 22 aprile 1909, n. 229 (testo unico) per quelli che vi sono inscritti.

[2]Il versamento delle ritenute e dei contributi e la liquidazione della pensione saranno fatti tenendo conto degli stipendi goduti dal funzionario, non oltre pero' il limite stabilito dalle tabelle organiche del, personale delle ferrovie dello Stato per il grado che aveva il funzionario all'atto del passaggio.

[3]Per gli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale sono rimesse in vigore, sino al 30 giugno 1911, le disposizioni dell'art. 15 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale dello Stato.

[4]A coloro di detti agenti che al 30 giugno 1911 non si saranno ascritti alla Cassa pensioni saranno senza altro applicate pel loro collocamento a riposo le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, num. 66. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 13 marzo 1924, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto(con l'art. 10, comma 1) che "Col versamento all'assicurazione della somma di cui al punto a) dell'art. 3 o di quella di cui all'art. 9 e coi successivi contributi di cui ai punti c) ed e) dell'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta dispensata dal corrispondere sia all'agente assicurato che alla famiglia, le indennita' previste dalle vigenti disposizioni in caso di esonero o di morte in attivita' di servizio". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera d)) che "Le indennita' che restano assorbite e sostituite dal trattamento di assicurazione sono le seguenti:[...] d)indennita' di cui all'art. 10 ultimo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 310, per il personale proveniente dal ruolo transitorio del personale aggiunto del cessato Regio ispettorato per le strade ferrate".

Testo in vigore dal 15 maggio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1911 al 15 maggio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 13 marzo 1924, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto(con l'art. 10, comma 1) che "Col versamento all'assicurazione della somma di cui al punto a) dell'art. 3 o di quella di cui all'art. 9 e coi successivi contributi di cui ai punti c) ed e) dell'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta dispensata dal corrispondere sia all'agente assicurato che alla famiglia, le indennita' previste dalle vigenti disposizioni in caso di esonero o di morte in attivita' di servizio". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera d)) che "Le indennita' che restano assorbite e sostituite dal trattamento di assicurazione sono le seguenti:[...] d)indennita' di cui all'art. 10 ultimo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 310, per il personale proveniente dal ruolo transitorio del personale aggiunto del cessato Regio ispettorato per le strade ferrate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art10 · fonte del testo