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A partire dal secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a:

  • a)annientare del 9 per canto i prezzi dei biglietti di qualsiasi specie, che, in confronto alla tariffa normale, fruiscono di una riduzione pari o superiore al 40 per cento, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti;
  • b)mantenere immutata l'attuale tariffa differenziale C e ritoccare la tariffa differenziale A con un aumento minimo a partire da 150 chilometri e graguale per le distanze maggiori fino al limite di L. 10.20, 6.75 e 4.45 rispettivamente per la I, II e III classe oltre i 1540 chilometri;
  • c)aumentare del 9 per cento i prezzi dei biglietti d'abbonamento di qualsiasi specie e sopprimere l'articolo 6 della vigente tariffa degli abbonamenti ordinari;
  • d)aumentare del 6 per conto i prezzi dei biglietti circolari, combinati e combinabili italiani ed internazionali;
  • e)ridurre il numero dei tipi per le tariffe vicinali, economiche e di quelle con speciali ribassi per determinate linee per modo che non ne abbia a derivare un aumento superiore al 6 per conto' sulla base del movimento avutosi nel 1909. Nessuna nuova applicazione delle anzidette tariffe sara' fatta fino alla revisione e semplificazione, di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 31 luglio 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art14 · fonte del testo