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[1]A partire dal secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a:
- a)annientare del 9 per canto i prezzi dei biglietti di qualsiasi specie, che, in confronto alla tariffa normale, fruiscono di una riduzione pari o superiore al 40 per cento, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti;
- b)mantenere immutata l'attuale tariffa differenziale C e ritoccare la tariffa differenziale A con un aumento minimo a partire da 150 chilometri e graguale per le distanze maggiori fino al limite di L. 10.20, 6.75 e 4.45 rispettivamente per la I, II e III classe oltre i 1540 chilometri;
- c)aumentare del 9 per cento i prezzi dei biglietti d'abbonamento di qualsiasi specie e sopprimere l'articolo 6 della vigente tariffa degli abbonamenti ordinari;
- d)aumentare del 6 per conto i prezzi dei biglietti circolari, combinati e combinabili italiani ed internazionali;
[2]e)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 9 GIUGNO 1921, N. 788, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
Testo in vigore dal 31 luglio 1921 al 16 dicembre 2009
