Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1911 al 15 maggio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Le norme stabilite nell'art. 12 della legge 9 luglio 1908, n. 418, per la liquidazione della pensione relativa al periodo di compartecipazione ai cessati Consorzi di mutuo soccorso sono applicabili anche agli agenti provenienti dai Consorzi stessi e che al 31 dicembre 1908 si trovavano iscritti alla Cassa pensioni.
[2]Le somme che, in dipendenza del passaggio dal Consorzio alla Cassa pensioni, fossero state rimborsate agli agenti di cui sopra, debbono essere restituite nel numero di rate che sara' stabilito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]L'Amministrazione provvedera', all'atto della liquidazione della pensione, al rimborso a carico del fondo pensioni e sussidi delle somme gia' versate per riscatto di servizio ferroviario con compartecipazione al Consorzio di mutuo soccorso.
[4]Agli agenti stabili non soggetti a ritenuta per la pensione collocati a riposo dal 1° gennaio 1909 in poi, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, e' accordata, per una volta tanto, un'indennita' con le norme stabilite dall'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 66, tenuto anche conto degli anni di servizio sotto le Societa' ferroviarie. La stessa disposizione e' estesa a favore della vedova e dei figli dell'agente esonerato ai termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in caso di morte dell'agente prima che abbia raggiunto l'eta' di 65 anni.
[5]Agli agenti avventizi in servizio continuativo addetti alle costruzioni di nuove linee od ai lavori in conto patrimoniale sulle linee in esercizio, dispensati dal servizio, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, l'indennita' e' accordata con le stesse norme, computando pero' soltanto il servizio prestato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[6]L'indennita' puo' pure essere accordata al personale avventizio in servizio continuativo addetto all'esercizio o non sistemabile nel personale stabile od in prova nei modi e con le limitazioni che saranno determinate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 15 maggio 1924
