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[1]Le norme stabilite nell'art. 12 della legge 9 luglio 1908, n. 418, per la liquidazione della pensione relativa al periodo di compartecipazione ai cessati Consorzi di mutuo soccorso sono applicabili anche agli agenti provenienti dai Consorzi stessi e che al 31 dicembre 1908 si trovavano iscritti alla Cassa pensioni.

[2]Le somme che, in dipendenza del passaggio dal Consorzio alla Cassa pensioni, fossero state rimborsate agli agenti di cui sopra, debbono essere restituite nel numero di rate che sara' stabilito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[3]L'Amministrazione provvedera', all'atto della liquidazione della pensione, al rimborso a carico del fondo pensioni e sussidi delle somme gia' versate per riscatto di servizio ferroviario con compartecipazione al Consorzio di mutuo soccorso.

[4]Agli agenti stabili non soggetti a ritenuta per la pensione collocati a riposo dal 1° gennaio 1909 in poi, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, e' accordata, per una volta tanto, un'indennita' con le norme stabilite dall'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 66, tenuto anche conto degli anni di servizio sotto le Societa' ferroviarie. La stessa disposizione e' estesa a favore della vedova e dei figli dell'agente esonerato ai termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in caso di morte dell'agente prima che abbia raggiunto l'eta' di 65 anni.

[5]Agli agenti avventizi in servizio continuativo addetti alle costruzioni di nuove linee od ai lavori in conto patrimoniale sulle linee in esercizio, dispensati dal servizio, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, l'indennita' e' accordata con le stesse norme, computando pero' soltanto il servizio prestato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[6]L'indennita' puo' pure essere accordata al personale avventizio in servizio continuativo addetto all'esercizio o non sistemabile nel personale stabile od in prova nei modi e con le limitazioni che saranno determinate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 13 marzo 1924, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto(con l'art. 10, comma 1) che "Col versamento all'assicurazione della somma di cui al punto a) dell'art. 3 o di quella di cui all'art. 9 e coi successivi contributi di cui ai punti c) ed e) dell'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta dispensata dal corrispondere sia all'agente assicurato che alla famiglia, le indennita' previste dalle vigenti disposizioni in caso di esonero o di morte in attivita' di servizio". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "Le indennita' che restano assorbite e sostituite dal trattamento di assicurazione sono le seguenti:[...] b) indennita' di cui all'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310".

Testo in vigore dal 15 maggio 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1911 al 15 maggio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 13 marzo 1924, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto(con l'art. 10, comma 1) che "Col versamento all'assicurazione della somma di cui al punto a) dell'art. 3 o di quella di cui all'art. 9 e coi successivi contributi di cui ai punti c) ed e) dell'art. 3, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato resta dispensata dal corrispondere sia all'agente assicurato che alla famiglia, le indennita' previste dalle vigenti disposizioni in caso di esonero o di morte in attivita' di servizio". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "Le indennita' che restano assorbite e sostituite dal trattamento di assicurazione sono le seguenti:[...] b) indennita' di cui all'art. 8 della legge 13 aprile 1911, n. 310".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art8 · fonte del testo