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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di leggo, presentato alla Camera dei deputati.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]SCHANZER.
[11]Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 19 agosto 1922
