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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di leggo, presentato alla Camera dei deputati.1 2 3
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]SCHANZER.
[11]Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1922, n. 1066
1La L. 27 luglio 1922, n. 1066 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa con la legge 9 luglio 1922, numero 917, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge, e in ogni modo non oltre il 31 agosto 1922".
L. 24 agosto 1922, n. 1212
2La L. 24 agosto 1922, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, e 27 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non siano approvati per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922".
L. 3 dicembre 1922, n. 1585
3La L. 3 dicembre 1922, n. 1585 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sono approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
