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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di leggo, presentato alla Camera dei deputati.1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]SCHANZER.
[11]Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1922, n. 1066
1La L. 27 luglio 1922, n. 1066 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa con la legge 9 luglio 1922, numero 917, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, e' prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge, e in ogni modo non oltre il 31 agosto 1922".
Testo in vigore dal 19 agosto 1922 al 21 settembre 1922
