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[1]La Cassa di risparmio e depositi di Firenze si obbliga di somministrare al comune di Firenze tutte le somme occorrenti per la costruzione del palazzo, dietro richiesta dell'amministrazione comunale ed alle persone che saranno da questa designate, fino alla concorrenza di L. 2,100,000, e non piu'.

[2]I pagamenti da parte della Cassa suddetta per la esecuzione dei lavori saranno subordinati alla condizione che il comune dimostri che l'ammontare dei lavori stessi non e' inferiore a quello complessivo delle somme richieste, presentando i certificati di pagamento alle imprese di lavori od ai fornitori, corredati dagli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'ufficio del genio civile di Firenze.

[3]I pagamenti da parte della Cassa suddetta, tenuto conto delle due rate gia' pagate per i lavori nel 1906 e 1907 nella complessiva somma di L. 90,476.93, non eccederanno nel 1908 le L. 109,523.02; nel 1909 L. 700,000; nel 1910 L. 650,000 e nel 1911 L. 450,000.

[4]Le altre L. 100,000, rappresentanti il prezzo di favore del terreno ceduto dal comune di Firenze in ordine alla legge 6 marzo 1904, potranno essere ritirate dal Comune presso la Cassa di risparmio e depositi fino dal luglio 1909.

[5]Resta inteso che le quote non prelevate in un anno potranno venire cumulate con quella assegnata all'anno successivo.

[6]Gli ordini di pagamento non dovranno essere minori di L. 10,000 ciascuno.

[7]Per le somme superiori alle 10,000 dovra' essere dato preavviso alla Cassa otto giorni prima del pagamento.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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