Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'indennita' di cui all'art. 2 e' ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. esercito provvisti di alloggio gratuito o di indennita' di alloggio:
tolto: SottotenentiL. Tenenti L. 65. Capitani L.75. Maggiori e primi capitani L. 100. Tenenti colonnelli L. 110. Colonnelli L. 125. Brigadieri generali L. 135. Maggiori generali L. 150. Tenenti generali L. 200. Generali d'esercito L. 200.
tolto: E' data facolta' al Ministro della guerra, di concerto col Ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessita' di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art3 · fonte del testo