Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per gli Ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, e' concessa una indennita' supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.
tolto: Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art4 · fonte del testo