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[1]L'indennita' di cui all'art. 2 e' ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. esercito provvisti di alloggio gratuito o di indennita' di alloggio:
[2]Sottotenenti L. Tenenti L. 65. Capitani L.75. Maggiori e primi capitani L. 100. Tenenti colonnelli L. 110. Colonnelli L. 125. Brigadieri generali L. 135. Maggiori generali L. 150. Tenenti generali L.200. Generali d'esercito L. 200.
[3]E' data facolta' al Ministro della guerra, di concerto col Ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessita' di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
