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Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennita' (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 40 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennita' (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art7 · fonte del testo