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Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche le indennita' (escluse le supplementari) e le corrispondenti detrazioni, di cui agli articoli precedenti, sono sospese o ridotte nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
