Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai sottufficiali del Regio esercito (non compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, l'indennita' di cui all'articolo 5 e' aumentata di lire 30 mensili. E' inoltre ad essi dovuta una indennita' supplementare di lire 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.
tolto: Eguali indennita' spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art6 · fonte del testo