[1]Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento di opere ad istrumenti che servono a riprodurle meccanicamente; 2° l'esecuzione pubblica delle opere stesse per mezzo di detti strumenti.
[2]La legislazione interna di ogni paese potra', in quanto lo concerne, determinare riserve e condizioni relative all'applicazione di questo articolo; ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie avranno effetto strettamente limitato al paese che le avesse stabilite.
[3]La disposizione del primo comma non ha effetto retroattivo, e per conseguenza, non e' applicabile, in un paese dell'Unione, alle opere che nello stesso paese saranno state lecitamente adattate agli strumenti meccanici prima che entri in vigore la presente Convenzione.
[4]Gli adattamenti fatti in virtu' dei comma due e tre del presente articolo ed importati, senza autorizzazione delle parti interessate, in un paese dove non fossero leciti, potranno esservi sequestrati.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
