Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono specialmente comprese le appropriazioni indirette, non autorizzate, di un'opera letteraria od artistica, come adattamenti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella, o di una poesia in opera teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono che la riproduzione di quell'opera, nella stessa o sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte o tagli, non essenziali, o senza presentare il carattere di una nuova opera originale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art12 · fonte del testo