Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono specialmente comprese le appropriazioni indirette, non autorizzate, di un'opera letteraria od artistica, come adattamenti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella, o di una poesia in opera teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono che la riproduzione di quell'opera, nella stessa o sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte o tagli, non essenziali, o senza presentare il carattere di una nuova opera originale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
