[1]Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione pubblica delle opere loro per mezzo della cinematografia.

[2]Sono protette come opere letterarie od artistiche le produzioni cinematografiche, quando con le disposizioni della messa in scena, o con le combinazioni degli incidenti rappresentati, l'autore abbia dato all'opera un carattere personale ed originale.

[3]Senza pregiudizio dei diritti dell'opera originale, la riproduzione cinematografica di un'opera letteraria, scientifica od artistica e' protetta come un'opera originale.

[4]Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione od alla produzione ottenuta con qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art14 · fonte del testo