[1]L'espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende ogni produzione del dominio letterario scientifico od artistico, qualunque sia il modo o la forma della riproduzione, come: i libri, opuscoli ed altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e le pantomime, la cui messa in scena e' fissata per iscritto od altrimenti; le composizioni musicali, con o senza parole; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura od alle scienze.

[2]Sono protetti come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale: traduzioni, adattamenti, riduzioni di musica ed altre riproduzioni trasformate di un'opera letteraria od artistica, come pure le raccolte di differenti opere.

[3]I paesi contraenti sono tenuti ad assicurare la protezione delle opere qui sopra menzionate.

[4]Le opere d'arte applicata all'industria sono protette in quanto permetta di farlo la legislazione interna di ciascun paese.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art2 · fonte del testo