[1]Perche' gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione sieno considerati, fino a prova contraria, come tali, e percio' ammessi, dinanzi ai tribunali dei vari paesi dell'Unione, ad esercitare azioni contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato sull'opera nel modo consueto.

[2]Per le opere anonime o pseudonime, l'editore il cui nome sia indicato sull'opera e' autorizzato a salvaguardare i diritti spettanti all'autore. Egli sara' reputato, senz'altra prova, come un avente causa dall'autore anonimo o pseudonimo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art15 · fonte del testo