[1]Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata dalle autorita' competenti dei paesi dell'Unione dove l'opera originale ha diritto alla protezione legale.

[2]Negli stessi paesi il sequestro puo' pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un paese ove l'opera non e' protetta od ha cessato di esserlo.

[3]Il sequestro e' fatto in conformita' della legge interna di ciascun paese.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art16 · fonte del testo