[1]Ogni opera contraffatta puo' essere sequestrata dalle autorita' competenti dei paesi dell'Unione dove l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
[2]Negli stessi paesi il sequestro puo' pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un paese ove l'opera non e' protetta od ha cessato di esserlo.
[3]Il sequestro e' fatto in conformita' della legge interna di ciascun paese.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
