[1]La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e cinquanta anni dopo la morte di lui.

[2]Tuttavia, nel caso in cui questa durata non fosse uniformemente adottata da tutti i paesi dell'Unione, la durata sara' regolata dalla legge del paese in cui si reclama la protezione, e non potra' eccedere la durata fissata nel paese d'origine dell'opera. I paesi contraenti non saranno, per conseguenza, tenuti ad applicare la disposizione del comma precedente se non nella misura in cui essa sia conciliabile col loro diritto interno.

[3]Per le opere fotografiche e per le opere ottenute con un processo analogo alla fotografia, per le opere postume, per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione e' regolata dalla legge del paese in cui si reclama la protezione, senza che questa durata possa eccedere quella fissata nel paese d'origine dell'opera.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art7 · fonte del testo