Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di disposizioni piu' larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un paese dell'Unione in favore degli stranieri in generale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art19 · fonte del testo