Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di disposizioni piu' larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un paese dell'Unione in favore degli stranieri in generale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di disposizioni piu' larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un paese dell'Unione in favore degli stranieri in generale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art19 · fonte del testo