I Governi dei paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferiscano agli autori diritti piu' estesi di quelli concessi dall'Unione, o contengano altre stipulazioni non contrarie alla presente Convenzione. Restano applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
