I Governi dei paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferiscano agli autori diritti piu' estesi di quelli concessi dall'Unione, o contengano altre stipulazioni non contrarie alla presente Convenzione. Restano applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art20 · fonte del testo