[1]La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro paese d'origine, per lo spirare della durata della protezione.

[2]Tuttavia se un'opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, e' caduta nel dominio pubblico del paese dove si reclama la protezione, quest'opera non vi sara' nuovamente protetta.

[3]L'applicazione di questo principio si fara' secondo le stipulazioni contenute nelle Convenzioni speciali esistenti o da concludersi a tale effetto fra paesi dell'Unione. Quando manchino tali stipulazioni, i paesi rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalita' relative a detta applicazione.

[4]Le disposizioni che precedono si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell'art. 7.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art18 · fonte del testo