[1]Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquanta anni, prevista dall'articolo 7, primo comma, della presente Convenzione ne daranno partecipazione al Governo della Confederazione Svizzera con una notificazione scritta che sara' tosto comunicata da quel Governo a tutti gli altri Stati dell'Unione.

[2]Lo stesso avverra' per gli Stati che rinuncieranno alle riserve da essi fatte in virtu' degli articoli 25, 26, 27.

[3]In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[4]Fatto a Berlino il 13 novembre 1908 in un solo esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, copia del quale, certificata conforme, sara' rimessa, per la via diplomatica, ai paesi contraenti.

[5]Per la Germania: Per la Danimarca: (L. S.) D.r K. Von Studt. (L. S.) J. Hegermann Linden-crone. » Von Koerner. » Dungs. » Goebel Von Harrant. Per la Spagna: » Robolski. (L. S.) Luis Polo De Bernabe' » Josef Kohler. » Eugenio Ferraz. » Osterrieth. Per il Belgio: Per la Francia: (L. S.) Jules Cambon. (L. S.) Comte Della Faille de Leverghem. » E. Lavisse. » Paul Hervien. » Jules De Borchgrave » L. Renault. » Wauwermans. (L. S) Gavarry. Per il Lussemburgo: » G. Breton. » Georges Lecomte. (L. S.) Comte de Villers. Per la Gran Bretagna: Per Monaco: (L. S.) A. G. Bergne. (L. S.) Baron de Rolland. » George R. Askwith. Per la Norvegia. » J. de Salis. (L. S.) Klaus Hoel. Per L'Italia: (L. S.) Pansa. Per la Svezia: » Luigi Roux. (L. S.) Taube. » Samuele Ottolenghi. » P. M. Af Ugglas. » Emilio Venezian. » Avv. Augusto Ferrari. Per la Svizzera: Per il Giappone: (L. S.) Alfred von Claparede. (L. S.) Misuno Rentaro. » W. Kraft. Horiguchi Kumaichi. Per Tunisi: Per la Repubblica di Liberia: (L. S.) Jean Gout. (L. S.) Von Koerner.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art30 · fonte del testo