[1]I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente Convenzione per le loro colonie o pei loro possedimenti all'estero.

[2]Possono a tale effetto o fare una dichiarazione generale con cui tutte le loro colonie o possedimenti sono compresi nell'accessione o designare espressamente quelle o quelli che vi sono compresi, ovvero limitarsi ad indicare quelle o quelli che ne sono esclusi.

[3]Tale dichiarazione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica, e da questo a tutti gli altri.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art26 · fonte del testo