[1]I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente Convenzione per le loro colonie o pei loro possedimenti all'estero.
[2]Possono a tale effetto o fare una dichiarazione generale con cui tutte le loro colonie o possedimenti sono compresi nell'accessione o designare espressamente quelle o quelli che vi sono compresi, ovvero limitarsi ad indicare quelle o quelli che ne sono esclusi.
[3]Tale dichiarazione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica, e da questo a tutti gli altri.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
