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[1]E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

  • a)di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
  • b)di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
  • c)di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

[2]Le anticipazioni saranno garentite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254.

[3]Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

[4]Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di quest'articolo produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art1 · fonte del testo

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