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[1]((E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo, e' compresa tra gli Istituti coi quali puo' contrattare e operare l'Amministrazione speciale istituita per il credito agrario presso il Banco di Napoli; ed ha per oggetto:
- a)di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorta ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari; nei casi o nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
- b)di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni servano esclusivamente:
[2]1° alla costruzione di case coloniche, di dalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione o alla chiusura, con muri e siepi, dei terreni aperti;
[3]2° a piantagioni legnose agrarie o a rimboschimenti;
[4]3° ad acquisto di bestiame;
[5]4° all'acquisto di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte. Le anticipazioni, di cui al presente numero, potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
- c)di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre, per gli scopi di cui ai nn. 1, 2, 3 dalla lettera b).
[6]Le anticipazioni per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali saranno fatte a misura che procedono i lavori, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, con l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
[7]Le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887 n. 4276, e 31 maggio 1903, n. 254, e, secondo la natura di esse saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquanta anni, mediante annualita' comprensive del capitale e dell'interesse nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; pero' quelle destinate all'acquisto di bestiame non potranno avere durata maggiore di due anni:
[8]Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrra', la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.
[9]Sulle anticipazioni fatte dalla Cassa provinciale di Credito agrario sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento; i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali saranno concessi alla ragione del 250 per cento.
[10]La Cassa provinciale di credito agrario per i prestiti per la costruzione di case coloniche e stalle razionali godra' del beneficio accordato dall'art 23 della legge 31 marzo 1904 nei limiti del fondo da esso autorizzato)).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 25 luglio 1919
